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Roma, 15 giugno 2016
Circolare n. 103/2016
Oggetto: Autotrasporto
– Pesatura container – Punto della situazione.
Com’è
ben noto, in attuazione della Convenzione Solas per
la salvaguardia della vita in mare, così come emendata nel 2014 (Risoluzione MSC 380/94), dall’1 luglio prossimo sarà necessario pesare
i contenitori imbarcati per viaggi internazionali. Saranno esonerati dal nuovo
obbligo solo i container imbarcati su navi RO-RO cargo o passeggeri trasportati
su chassis e trailer. Lo shipper – il soggetto così
indicato nella polizza di carico – dovrà comunicare al comandante della nave e
al terminalista tramite uno “shipper document” la massa lorda verificata del contenitore (VGM, Verified Gross Mass),
in tempo utile per consentire la predisposizione del piano di carico.
Nella giornata di ieri il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto, l’Autorità posta a presidio di questa materia, ha
organizzato un seminario per fare il punto della situazione.
Il
quadro che ne è emerso è che ogni realtà locale, in particolare ogni porto, si dovrà
organizzare in maniera autonoma: il Comando delle Capitanerie ha infatti
precisato che non ritiene opportuno fornire istruzioni operative di maggior
dettaglio rispetto a quanto già contenuto nel decreto 447/2016 e nella
successiva circolare 125/2016. D’altro canto, la stessa Commissione Europea ha
ritenuto di non dover dare istruzioni per un’applicazione armonizzata del nuovo
obbligo nei vari Stati Membri.
Circa l’entrata in vigore dell’obbligo di pesatura, è
stato ribadito che scatterà per tutti i container che verranno “imbarcati” a
partire dall’1 luglio, senza deroghe. I container caricati su una nave prima
dell’1 luglio e trasbordati dopo tale data potranno essere spediti anche privi
di VGM per un periodo transitorio di 3 mesi (fino
all’1 ottobre 2016).
Riguardo
agli strumenti di pesatura è stato chiarito che – avendo il decreto fatto
riferimento alternativamente alle normative che hanno recepito le Direttive
europee sugli strumenti di peso (D.Lgvo 517/92 e D.Lgvo 22/2007) e a un Regio Decreto del 1902 – è
consentito omologare una varietà di strumenti e non soltanto pese a raso.
Allo
stato attuale, peraltro, gli unici strumenti regolamentari risultano essere le
pese a raso. Anche nel periodo transitorio di 12 mesi, che com’è noto durerà
fino al 30 giugno del prossimo anno, in cui è consentito utilizzare strumenti
non regolamentari, risulterebbero utilizzabili solo le pese a raso perché i
costruttori non sarebbero in grado di garantire per altri strumenti lo
scostamento massimo previsto dal decreto (2,5 volte quello ammesso per la
stessa tipologia di strumenti regolamentari e comunque non superiore a più o
meno 500 chilogrammi).
Riguardo
le verifiche che saranno fatte dalle Capitanerie di Porto (peraltro non è stato
chiarito quando, dove e come), è stato confermato che VGM
difformi entro il limite del 3 per cento saranno considerati regolari.
Circa il
VGM calcolato col cosiddetto “metodo 2”, ossia sommando
i pesi dei singoli colli, dei materiali di rizzaggio
e di imballaggio e della tara del contenitore, è stato confermato che tale
metodo è utilizzabile solo dai soggetti AEO
(Operatori Economici Autorizzati), ovvero in possesso della certificazione di
qualità UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000. La procedura di pesatura dovrà entrare a
far parte del sistema di certificazione (AEO o Qualità);
affinché questo avvenga è stato concesso un periodo fino all’1 gennaio 2017
durante il quale l’organismo certificatore dovrà comunque sorvegliare il
processo di pesatura.
Con riguardo
alle sanzioni che sono state richiamate al punto D della circolare 125/2016,
Confetra ha fatto presente che il nostro ordinamento prevede che le sanzioni
possano essere previste con legge di rango primario e che nel campo penale non
è consentito applicare sanzioni per analogia; pertanto, dato che ad oggi in
materia di VGM nessuna legge ha previsto sanzioni, né
penali né amministrative, il richiamo della circolare risulta forzato.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2016
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