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Roma, 15 giugno 2016

 

Circolare n. 103/2016

 

Oggetto: Autotrasporto – Pesatura container – Punto della situazione.

 

Com’è ben noto, in attuazione della Convenzione Solas per la salvaguardia della vita in mare, così come emendata nel 2014 (Risoluzione MSC 380/94), dall’1 luglio prossimo sarà necessario pesare i contenitori imbarcati per viaggi internazionali. Saranno esonerati dal nuovo obbligo solo i container imbarcati su navi RO-RO cargo o passeggeri trasportati su chassis e trailer. Lo shipper – il soggetto così indicato nella polizza di carico – dovrà comunicare al comandante della nave e al terminalista tramite uno “shipper document” la massa lorda verificata del contenitore (VGM, Verified Gross Mass), in tempo utile per consentire la predisposizione del piano di carico.

 

Nella giornata di ieri il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l’Autorità posta a presidio di questa materia, ha organizzato un seminario per fare il punto della situazione.

 

Il quadro che ne è emerso è che ogni realtà locale, in particolare ogni porto, si dovrà organizzare in maniera autonoma:  il Comando delle Capitanerie ha infatti precisato che non ritiene opportuno fornire istruzioni operative di maggior dettaglio rispetto a quanto già contenuto nel decreto 447/2016 e nella successiva circolare 125/2016. D’altro canto, la stessa Commissione Europea ha ritenuto di non dover dare istruzioni per un’applicazione armonizzata del nuovo obbligo nei vari Stati Membri.

 

Circa l’entrata in vigore dell’obbligo di pesatura, è stato ribadito che scatterà per tutti i container che verranno “imbarcati” a partire dall’1 luglio, senza deroghe. I container caricati su una nave prima dell’1 luglio e trasbordati dopo tale data potranno essere spediti anche privi di VGM per un periodo transitorio di 3 mesi (fino all’1 ottobre 2016).

 

Riguardo agli strumenti di pesatura è stato chiarito che – avendo il decreto fatto riferimento alternativamente alle normative che hanno recepito le Direttive europee sugli strumenti di peso (D.Lgvo 517/92 e D.Lgvo 22/2007) e a un Regio Decreto del 1902 – è consentito omologare una varietà di strumenti e non soltanto pese a raso.

 

Allo stato attuale, peraltro, gli unici strumenti regolamentari risultano essere le pese a raso. Anche nel periodo transitorio di 12 mesi, che com’è noto durerà fino al 30 giugno del prossimo anno, in cui è consentito utilizzare strumenti non regolamentari, risulterebbero utilizzabili solo le pese a raso perché i costruttori non sarebbero in grado di garantire per altri strumenti lo scostamento massimo previsto dal decreto (2,5 volte quello ammesso per la stessa tipologia di strumenti regolamentari e comunque non superiore a più o meno 500 chilogrammi).

 

Riguardo le verifiche che saranno fatte dalle Capitanerie di Porto (peraltro non è stato chiarito quando, dove e come), è stato confermato che VGM difformi entro il limite del 3 per cento saranno considerati regolari.

 

Circa il VGM calcolato col cosiddetto “metodo 2”, ossia sommando i pesi dei singoli colli, dei materiali di rizzaggio e di imballaggio e della tara del contenitore, è stato confermato che tale metodo è utilizzabile solo dai soggetti AEO (Operatori Economici Autorizzati), ovvero in possesso della certificazione di qualità UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000. La procedura di pesatura dovrà entrare a far parte del sistema di certificazione (AEO o Qualità); affinché questo avvenga è stato concesso un periodo fino all’1 gennaio 2017 durante il quale l’organismo certificatore dovrà comunque sorvegliare il processo di pesatura.

 

Con riguardo alle sanzioni che sono state richiamate al punto D della circolare 125/2016, Confetra ha fatto presente che il nostro ordinamento prevede che le sanzioni possano essere previste con legge di rango primario e che nel campo penale non è consentito applicare sanzioni per analogia; pertanto, dato che ad oggi in materia di VGM nessuna legge ha previsto sanzioni, né penali né amministrative, il richiamo della circolare risulta forzato.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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